Con l'allegata Sentenza 61/2021 depositata l'8 aprile 2021, la Corte Costituzionale indica le due strade che ha il debitore per chiedere la conversione di una proposta di composizione della crisi in richiesta di liquidazione del patrimonio, restando sempre all'interno dello stesso procedimento unitario.

"[...] la domanda con la quale il debitore chiede, in conseguenza del mancato raggiungimento dell’accordo, di accedere alla liquidazione può invece ben essere ammessa, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme sul rito camerale, per tal via giungendo allo stesso sostanziale risultato della conversione".

La Corte, inoltre, aggiunge che: "Il giudice a quo, peraltro, nemmeno si confronta con la tesi – accolta sia in dottrina, sia nella giurisprudenza di merito e qui sostenuta dall’Avvocatura generale – che ammette la proposizione, con lo stesso ricorso, di domande (non già cumulative, ma) subordinate aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento".