Con una recente e discussa pronuncia (allegata in calce), il Tribunale di Belluno ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da una decina tra infermieri e OSS che  lavorano in due case di riposo, posti in ferie dai datori di lavoro a causa del loro rifiuto di sottoporsi a vaccinazione contro il Covid 19.

Qui i principi espressi dal tribunale bellunese:

  1. anche il datore di lavoro che gestisce una struttura sanitaria ha l’obbligo, ex art. 2087 c.c., di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti. Infatti, secondo la richiamata norma “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
  2. l’efficacia del vaccino è notoria e provata (i giudici portano l’esempio del drastico calo di decessi causati dal Covid in Paesi come Israele dove la campagna vaccinale è in uno stadio avanzato);
  3. il rischio per il personale sanitario di contagiarsi è concreto;
  4. la permanenza nel luogo di lavoro di personale sanitario non vaccinato comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui al predetto art. 2087 c.c.. Il vaccino costituisce misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato perché è efficacie nel contenere l’evoluzione della malattia;
  5. il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2019 c.c., ha la facoltà di disporre che il personale sia posto in ferie retribuite. Tale facoltà, in relazione agli obblighi di sicurezza cui il datore è tenuto ex art. 2087 c.c., prevale sull’eventuale interesse del dipendente di fruire del riposo in diverso periodo feriale.

E' dunque legittimo - secondo il giudice - il comportamento del datore di lavoro che mette in ferie retribuite il personale sanitario che si rifiuta di sottoporsi al vaccino contro il Covid.