La legge di bilancio 2018, ha modificato l'art. 2571bis, comma 1, n. 2, c.c.

L'art. 1, comma 474, di tale legge recita: “All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti» sono inserite le seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, ».

Pertanto, da inizio 2018, il nuovo testo dell'art. 2751-bis si presenta così:

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [...]

[…]  2) "le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione".

D'ora in avanti tutti i professionisti (non più solo i commercialisti che avevano una norma ad hoc) avranno diritto al privilegio anche per la cassa di previdenza.

Inoltre - è questa, forse, la novità più interessante – godrà del privilegio generale mobiliare (non più di quello "irrealizzabile" ex art. 2758, comma 2, cc) anche l’iva esposta nella proforma/fattura dal professionista.